CPC Group

whistleblowing

Il nostro ODV

Dipendenti, consulenti, fornitori, partners e società di service, possono effettuare la loro segnalazione con una delle seguenti modalità a scelta del segnalante:

  1. un indirizzo di posta ordinaria Via del Tirassegno 55 – 41122 Modena (MO), in busta chiusa, senza indicazione del mittente ed indicante la sola dicitura: ”segnalazione whistleblowing all’attenzione dell’O.d.V.”, contente una busta chiusa con l’indicazione delle generalità del segnalante ed un’altra busta chiusa contenente la segnalazione;
  2. una casella di posta elettronica odvcpc@cpcgroup.it cui è riservato l’accesso ai soli membri dell’O.d.V. che dovranno gestire le e-mail in totale riservatezza. Nell’oggetto della mail dev’essere presente la dicitura ”segnalazione whistleblowing all’attenzione dell’O.d.V.”;

 

È in ogni caso assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante nel rispetto ed entro i limiti di legge e lo garantisce da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La segnalazione di vigilanza “Whistleblowing” è per antonomasia un atto di tutela, attraverso cui il segnalante contribuisce alla rilevazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

L’identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi la riservatezza dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, la riservatezza e/o l’anonimato non possano essere opposti (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). 

Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 c.c. del codice civile, il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza anche in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma che dovesse integrare gli estremi della calunnia o della diffamazione ovvero fuori da tali casi di rilevanza penale cagionare un danno ingiusto, oltre ad avere rilevanza penale e/o civilistica al risarcimento del danno sarà passibile comunque ed in ogni caso delle sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio della società.